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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 febbraio 2001, n. 396

Regolamento concernente integrazioni all'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 5058, sul trattamento economico per il personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-11-2001

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863, concernente il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto 4 luglio 1997, n. 492, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1998 con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dalle sopracitate disposizioni, in particolare agli articoli 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 19 febbraio 1988, n. 863;
Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 128/005058/2, con il quale è stato adottato un regolamento recante modifiche al trattamento economico previsto dal predetto decreto 4 luglio 1997, n. 492;
Ritenuto di dover apportare alcune variazioni al trattamento economico per carichi familiari di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale n. 128/005058/2 del 4 novembre 1999, al fine di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri;
Ritenuto di dover fissare la decorrenza della predetta modifica al 1 luglio 1999 anche per tenere conto dei contratti in corso di esecuzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 100/2000 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 34211 del 9 ottobre 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999 n. 128/005058/2 sono aggiunti i seguenti commi:
"5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute";
"6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 26 febbraio 1987 n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo definisce l'attività di cooperazione e le sue finalità gli organi competenti alla determinazione dello svolgimento dell'attività e delle sue modalità, fornendo altresì descrizione delle categorie di personale inviato all'estero e la regolamentazione del relativo rapporto con il Ministero degli affari esteri.
- Il testo dell'art. 117 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 128/005058/2, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5. - 1. Il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale n. 863/1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Ai fini del presente decreto si intendono per familiari a carico il coniuge e sempre che i minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi, gli affidati di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364.
2. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 è corrisposta un'aggiunta di famiglia pari al 20% dell'indennità di servizio all'estero per il coniuge che convive nella stessa sede all'estero con il titolare dell'indennità e non esercita alcuna attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico.
Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri o carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
3. Al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 avente figli a carico - come definiti al precedente comma 1 - spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il personale della categoria 03 (XI qualifica funzionale) di cui alla allegata tabella A.
4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 spettano solo per i periodi di effettiva permanenza all'estero dei familiari.
5. Il beneficio di cui al comma 3 spetta, a prescindere dall'effettiva residenza, quando i figli non possono risiedere nella stessa sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute;
6. Entrambi i benefici previsti dai commi 2 e 3 spettano, a prescindere dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306".
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosità, quali eventi bellici crisi dell'ordine pubblico o calamità naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente l'effettiva residenza dei familiari nella sede non è richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennità previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2".