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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-11-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  8-11-2001 al: 14-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". Si trascrive il testo del punto 4), dell'allegato 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299; decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36; decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555; regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1985, n. 166; decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6, e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. L'art. 8 del regio decreto è abrogato dal regolamento qui pubblicato.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 10.
- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162, reca "Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".
- Il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, reca il "Regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro".
- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario:
"Art. 4 (Pubblica istruzione). - 1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione ed in particolare le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1, da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie. (Comma abrogato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89".
- L'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, individua e definisce il regime giuridico delle istituzioni di alta formazione, di specializzazione e di ricerca del settore artistico e musicale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1984, n. 57, reca "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa".
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario:
"2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo".