stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

nascondi
vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  8-11-2001

Art. 8

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".