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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2024)
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vigente al 16/07/2020
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; 
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340; 
  Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8  marzo  1999,  n.
50; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 105 e n. 112-quinquies; 
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52; 
  Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia; 
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive  modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; 
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
  Visto il regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  5  novembre   1971,   n.   1086,   e   successive
modificazioni; 
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del  parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e  le  attivita'
culturali; 
 
                              E m a n a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                             Art. 1 (L) 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente testo  unico  contiene  i  principi  fondamentali  e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia. 
  2. Restano ferme le disposizioni in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 490, ((la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico)) e
le altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia. 
  3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui  agli  articoli
24 e 25 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  alle
relative  norme  di  attuazione,   in   materia   di   realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.