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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal: 11-12-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; 
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340; 
  Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8  marzo  1999,  n.
50; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 105 e n. 112-quinquies; 
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14,
46, 47, 48, 51 e 52; 
  Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di edilizia; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia; 
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive  modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; 
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
  Visto il regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  5  novembre   1971,   n.   1086,   e   successive
modificazioni; 
 Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo  24  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del  parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e  le  attivita'
culturali; 
 
                              E m a n a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                             Art. 1 (L) 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente testo  unico  contiene  i  principi  fondamentali  e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia. 
  2. Restano ferme le disposizioni in  materia  di  tutela  dei  beni
culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo  29  ottobre
1999, n. 490, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e  le
altre  normative  di  settore  aventi  incidenza   sulla   disciplina
dell'attivita' edilizia. 
  3. Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui  agli  articoli
24 e 25 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  alle
relative  norme  di  attuazione,   in   materia   di   realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. 
  3-bis. ((Fermo restando quanto previsto al capo VI del  titolo  IV,
per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  relativi  alla
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n.  190.
Gli interventi edilizi  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera
f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del  2024,  rimangono
soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.))