stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 19 settembre 2001, n. 375

Regolamento recante modifiche degli allegati A e B, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-11-2001

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a) e l'articolo 3, comma 1, lettera e);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

a) al punto "I. Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione:
"in Austria:
formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege);
formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege)";
b) il punto "5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications o in quanto "Scottish Vocational Qualifications ", è sostituito dal seguente:
"I seguenti corsi di formazione:
ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer);
ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer);
odontoterapeuta ("Dental therapist);
odontoigenista ("Dentist hygienist);
ottico diplomato ("Dispensing optician);
sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy);
curatore fallimentare ("Insolvency practitioner);
notaio abilitato ("Licensed conveyancer);
primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted);
secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted);
terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted);
ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted);
ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer- Freight/passenger ships-unlimited trading area);
tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management);
che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications , dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications del Regno Unito.
Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.".
2. All'allegato B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, nella sezione: "Nel Regno Unito", primo periodo, sono soppresse le parole: "dal National Council for Vocational Qualifications".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2001

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2001 Il Ministro: Buttiglione

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, foglio n. 221

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2000/5/CEE della Commissione è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2000.
- La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.
- La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE": - L'art. 1, comma 3, lettera a), e l'art. 3, comma 1, lettera e), così recitano:
"Art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunità europee). - 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, o pure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del l8 giugno 1992".
"Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza). Comma 1, lettera c) - 1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine è necessario che il richiedente, in via alternativa:
a)-d) (omissis);
e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a)".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, così reca: "Modificazioni al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, concernente attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, così reca: "Modificazioni all'allegato A al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CEE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale".
- La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno 1997 è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 184 del 12 luglio 1997.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed al registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera a) e l'allegato B contiene l'elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).