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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 31 luglio 2001, n. 364

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2014)
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Testo in vigore dal:  20-10-2001 al: 13-2-2014
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;
Considerato che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;
Constatato che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, in rapporto alla entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 18 maggio 2001;

Decreta:

è adottato il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali
1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei lavori, è costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, della legge n. 109, alla progettazione definitiva.
4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi è fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, di notevole complessità quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo superiore a 200 mila euro. Per i restanti lavori la percentuale è fissata nella misura dell'1 per cento.
5. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e l'ammontare dell'I.V.A.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
- Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante "Attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98.
- L'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:
"Art. 18. - 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".
- Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.
- L'art. 19, comma 5-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:
"5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".