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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28/9/2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 415 (in G.U. 28/11/2001, n.277).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal: 29-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni  Unite  in  materia  di  adozione di misure sanzionatorie nei
confronti  dei  Talibani  dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai
sensi  del  capitolo  VII  della  Carta delle Nazioni Unite, ha forza
obbligatoria per gli Stati membri;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo
2001;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
da parte italiana ai predetti atti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro degli affari esteri;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui  agli  articoli  2,  4, 5 (( . . . )) e 8 del regolamento (CE) n.
467/2001  del  Consiglio,  del  6  marzo  2001, di seguito denominato
"regolamento",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
  ((   2.  La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  2  del
regolamento  e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore  alla  meta'  del valore dell'operazione e non superiore al
doppio del valore medesimo.
  2-bis.   La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  4  del
regolamento  e'  punita  con  la  pena prevista dall'articolo 250 del
codice penale.
  2-ter.   La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  5  del
regolamento  e'  punita  con  la  pena prevista dall'articolo 247 del
codice penale.
  2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del
regolamento  e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
  2-quinquies.  Al  di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di
cui  ai  commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  la  violazione delle
disposizioni  dell'articolo  8  del  regolamento  e'  punita  con una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non
superiore a 1.000.000 di euro.
  2-sexies.  Con  la  sentenza  di  condanna per i reati previsti dai
commi  precedenti  e'  sempre  ordinata  la  confisca  delle cose che
servirono  o  furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prodotto o il profitto)).