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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).

note: Entrata in vigore del decreto: 17/8/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2001)
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Testo in vigore dal:  17-8-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;
Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si trascrivono i numeri 77, 78 e 108 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"77) Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registi in materia di attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1o marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78) Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"108) Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):
"Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione".
- Si trascrivono i numeri 18, 19, 20 e 35 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia:
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, sesto comma;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998".
"35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
- Il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2 novembre 1907, reca: "Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza".
- Il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1909, reca: "Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza".
- La legge 18 marzo 1968, n. 337, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 10 aprile 1968, reca: "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 234 del 29 agosto 1977, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- La legge 6 ottobre 1995, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1995, reca: "Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione".
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998, e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, reca "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado):
"Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".
- Si trascrive il testo vigente del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 42. - Abrogato.
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65".
- Per il riferimento alla legge 18 aprile 1975, n. 110, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
È punito con l'ammenda fino a L. 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di anni da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000".
- Si trascrive il testo dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 80. - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 126. - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
- Per il riferimento al regio decreto del 31 agosto 1907, n. 690, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690:
"Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato".
- Per il riferimento al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, si vedano le note alle premesse. L'art. 81 è stato abrogato dal decreto qui pubblicato.