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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n. 310

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

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Testo in vigore dal:  17-8-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succesive modificazioni, allegato 1, n. 85;
Considerato che, al n. 85 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per mero errore materiale, in luogo del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico, è stato citato il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante il regolamento di servizio della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che sottopone a regime di vigilanza fiscale gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, recante l'istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'interno e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Regime dei recinti dei depositi fiscali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attività di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non è soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attività per conto di una pluralità di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dal medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo del punto n. 85, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"85) Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464".
- Il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1909, n. 292, reca: "Approvazione dell'annesso nuovo regolamento in sostituzione a quello per la esecuzione delle leggi sugli spiriti".
- Il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1930, n. 297, reca: "Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza".
- Il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1933, n. 285, reca: "Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando".
- Il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1950, n. 90, reca: "Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.".
- La legge 28 marzo 1968, n. 415, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1968, n. 99, reca: "Modificazioni al regime fiscale degli alcoli".
- Il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1992, n. 282, reca: "Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra".
- Il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1930, n. 290, reca: "Norme circa il commercio di prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.
2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive.
3. (Comma abrogato dall'art. 49, legge 22 febbraio 1994, n. 146).
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.".
- Il decreto del Ministero delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1986, n. 180, reca: "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1989, n. 202, reca: "Istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 67 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19, reca: "Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237, reca: "Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa".
- Il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1997, n. 133, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, reca: "Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dal vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume".
- Il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1997, n. 258, reca: "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono".
- Il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97, reca: "Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene".

Note all'art. 1:
- Si trascrivono i testi dell'art. 28, comma 4 e dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse):
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza".
"Art. 29 (art. 25 testo unico spiriti 1924 - articoli 5 e 6 regio decreto-legge n. 23/1933 - articoli 20 e 22 decreto-legge n. 1200/1948 - art. 20 decreto-legge n. 142/1950 - articoli 4 e 13 decreto-legge n. 3/1956 - art. 14-bis decreto-legge n. 216/1978 - art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415.) (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
- Si trascrive il testo dell'art. 504 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 (ora divenuto art. 525 del regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993, a seguito delle modificazioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 993, del 4 maggio 2001, entrato in vigore dal 1o luglio 2001):
"Art. 525. - 1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:
a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:
a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.".
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 (per il riferimento al decreto ministeriale si vedano le note alle premesse):
"Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri).
- 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.
4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale".
- Si trascrive il testo del comma 6, art. 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (per il riferimento al decreto legislativo si vedano le note alle premesse):
"6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14".