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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 2001, n. 307

Regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-2001
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 4/08/2001, n. 180 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
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Testo in vigore dal:  12-8-2001 al: 9-12-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001;
Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana

il

seguente regolamento: Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

Art. 1

Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "il Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così dispone:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2001, n. 33.
- Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", così recitano:
"Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali".
"Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo".
"Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.
2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (Omissis).
b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione ;
c) (Omissis)".
- Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante "Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali", così dispongono:
"Art. 4 (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali). - 1-9. (Omissis).
10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".
"Art. 5 (Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico). - 1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.
2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.
3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali".
- L'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:
- Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così recitano:
"Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e reperibilita) (art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive di supporto e disaccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità".