stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 maggio 2001, n. 306

Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-2001 al: 9-6-2006
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e, in particolare, gli articoli 31, comma 4, e 32, comma 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 112 e seguenti;
Considerata la necessità di emanare disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, nonché di sospensione o revoca della stessa;
Ritenuto di dover disciplinare, altresì, le modalità di vendita di medicinali veterinari da parte del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso e da parte del fabbricante di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del predetto decreto legislativo n. 119 del 1992;
Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che esercitano attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari nonché ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 119, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
"Art. 34. - 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dalla unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
2. Almeno una volta l'anno l'unità sanitaria locale effettua un'ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro".