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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 2001, n. 302

Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare.

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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  8-8-2001

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e, in particolare, l'articolo 8, che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1998 (nota n. 14774 del 31 marzo 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione
1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è composto:
a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
e) da un rappresentante del Ministero della difesa;
f) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) da un rappresentante del Ministero della sanità;
h) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;
i) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;
j) da un rappresentante dell'ANPA.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per l'esame di particolari problemi, il Presidente può istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a far parte dei gruppi stessi rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni, che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
5. I gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di provvedimenti sottoposti al parere del Consiglio. Nei gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate alla emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995. Fa parte di ciascun gruppo di lavoro un segretario del Consiglio, di cui all'articolo 3.
6. Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente del Consiglio interministeriale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, così recita:
"Art. 8 (Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione). - 1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni.
6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività delle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente decreto.
7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio.".
- La direttiva Euratom 89/618 è pubblicata in G.U.C.E.
n. L 357 del 7 dicembre 1989.
- La direttiva Euratom 90/641 è pubblicata in G.U.C.E.
n. L 349 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva Euratom 92/3 è pubblicata in G.U.C.E.
n. L 035 del 12 febbraio 1992.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca attuazione della direttiva Euratom 96/29, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- La direttiva 96/29, Euratom è pubblicata in G.U.C.E.
n. L 159 del 29 giugno 1996.
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recitano:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, reca la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca delega di funzioni amministrative alle regioni.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.