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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 2001, n. 295

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego.

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Testo in vigore dal:  3-8-2001

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore dell'autoimpiego entro il limite stabilito dalla regola de minimis così come definita dalle vigenti disposizioni comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (parere n. 93/2001);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
b) "Sviluppo Italia" indica la società Sviluppo Italia S.p.a. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;
c) "territori agevolati" indica i territori indicati all'articolo 14 del decreto legislativo, nei quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento;
d) "progetto" indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività economica;
e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 010 del 12 gennaio 2001. L'importo fissato quale soglia de minimis è attualmente pari a 100.000 euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla concessione del primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;
f) "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
g) "franchising" indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;
h) "microimpresa" indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come previsto dalla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:
"1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione".
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, reca: "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:
"Art. 14 (Ambito territoriale di applicazione). - 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni".
"Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.
3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/010 del 13 gennaio 2001.