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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 284

Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2014)
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Testo in vigore dal:  29-7-2001 al: 23-4-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7, comma 1;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Sentito il garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso";
b) per "Comitato", il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;
c) per "Commissario", il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;
d) per "Fondo", il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;
e) per "CONSAP", la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso):
"Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalità di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:
"Art. 3 (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera.
Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo".