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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2001, n. 282

Regolamento concernente l'applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dell'imposta sostitutiva sul fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Testo in vigore dal:  28-7-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992;
Visto l'articolo 22, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000, ai sensi del quale l'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento;
Visto l'articolo 22, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in base al quale l'applicazione della suddetta imposta sostitutiva va richiesta con apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e tenuto conto che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
Visto l'articolo 22, comma 5, della legge n. 342 del 2000, in base al quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione del medesimo articolo 22 della legge n. 342 del 2000 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5220/UCL del 30 aprile 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti e oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, al fondo per rischi bancari generali di cui all' articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 342 del 2000.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del predetto testo unico. Tali soggetti possono trasferire l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti al fondo per rischi finanziari generali.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere applicata anche ai fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", così recita:
"Art. 22 (Fondo di copertura di rischi su crediti). - 1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'art. 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1o gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.
2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento.
L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'art. 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L'applicazione dell'imposta di cui al commna 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1992, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.".
- L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così recita:
"Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio".
"Art. 11 (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi bancari generali (art. 38 della direttiva n. 86/635). - 1.
Le riserve di rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione.
2. È ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce del conto economico.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 22 della legge 21 novembre 200, n. 342, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 87 del 1992:
"Art. 42 (Trattamento dei fondi preesistenti). - 1. I fondi in precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente decreto.
2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza".