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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 giugno 2001, n. 268

Regolamento recante norme relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione e costituzione delle commissioni giudicatrici di ammissione alle scuole e di esami finali.

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Testo in vigore dal:  21-7-2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea;
Visto l'articolo 4 del decreto del 26 maggio 1998, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in materia di esami finali;
Visto l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle scuole di specializzazione;
Visto l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. 11236/DM del 30 maggio 2001);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Esame di Stato
1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio.
2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività svolte nella scuola di specializzazione.
3. Il candidato si presenta nella scuola ove ha concluso con esito positivo le attività formative previste dal corso di specializzazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 4 (Diploma di specializzazione). - (Omissis).
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed inparticolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione recante: "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153.
"Art. 4 (Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento secondario). - 1. La scuola ha la durata di due anni. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola:
a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione;
b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea che diano accesso, nel Paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi.
Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università, o le università d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione delle facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.
5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformità ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche, di norma comuni ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli studenti, dell'area 1 dell'allegato C;
b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi è relativo ad attività didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C;
c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta da parte dell'università deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte opzionali.
6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano di studio individuale. Tale piano:
a) valuta il percorso formativo compiuto nell'università o in una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera b), riconoscendo crediti corrispondenti a non più di due semestri; entro il medesimo limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi;
b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni;
c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore da acquisire nelle facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi;
d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici di diversa tipologia.
7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.
8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell'area 1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali, dovrà essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio".
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari):
"Art. 4. - L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 (Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001):
"Art. 1 (Disposizioni relative al personale della scuola). (Omissis).
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis.".
- Si riporta il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione de testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamerto delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettate secondo modalità da determinare con regolameato da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princîpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque lo posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".
Note all'art. 1:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Per i riferimenti del decreto 26 maggio 1998 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 401 del citato decreto legislativo n. 297/1994, si veda nelle note alle premesse.