stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-7-2001 al: 25-5-2018
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni demaniali
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto.
2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.
3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), è così formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 30, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia edi Marano-Grado), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89:
"2. La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.".