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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2001, n. 264

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recanti norme agevolative per le donazioni di opere librarie e dotazioni informatiche.

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Testo in vigore dal:  20-7-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente il testo unico sulle imposte dirette;
Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324, che stabilisce agevolazioni fiscali per le donazioni d'opere librarie e di dotazioni informatiche;
Considerato che il comma 3 dell'articolo 54, della legge 23 novembre 2000, n. 324, demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la regolamentazione della disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-5351 del 7 maggio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito soggettivo
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa, nonché i soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le cessioni gratuite previste dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342.
2. I destinatari delle cessioni di cui al comma precedente sono:
a) gli enti locali;
b) gli istituti di prevenzione e pena;
c) le istituzioni scolastiche;
d) gli orfanotrofi;
e) gli enti religiosi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 54 della legge 23 novembre 2000, n. 324, è riportato in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 324:
"1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'art. 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adattati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 3, della legge 23 novembre 2000, n. 324:
"3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delIart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo".
Note all'art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:
"1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
- Il testo dell'art. 54, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, è riportato in nota alle premesse.