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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024)
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Testo in vigore dal: 4-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che  delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in  vigore,  un  decreto  legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa',  associazioni  od  enti privi di personalita' giuridica che
non  svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  14,  comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Soggetti

  1.  Il  presente  decreto  legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
  2.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di  personalita  giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
  3.  Non  si  applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo,  fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alla premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica,  tra l'altro, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la  denominazione di decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11 e 14 della
          legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei
          seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo
          K.3  del  Trattato  sull'Unione  europea: Convenzione sulla
          tutela  degli interessi finanziari delle Comunita' europee,
          fatta   a  Bruxelles  il  26 luglio  1995,  del  suo  primo
          Protocollo  fatto  a  Dublino  il  27 settembre  1996,  del
          Protocollo    concernente    l'interpretazione    in    via
          pregiudiziale,  da  parte  della  Corte  di Giustizia delle
          Comunita'   europee,  di  detta  Convenzione,  con  annessa
          dichiarazione,  fatto  a  Bruxelles  il  29 novembre  1996,
          nonche'  della  Convenzione  relativa  alla lotta contro la
          corruzione  nella  quale  sono  coinvolti  funzionari delle
          Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
          fatta  a  Bruxelles  il  26 maggio 1997 e della Convenzione
          OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione  di pubblici ufficiali
          stranieri  nelle  operazioni economiche internazionali, con
          annesso,  fatta  a  Parigi  il  17 dicembre 1997. Delega al
          Governo    per    la   disciplina   della   responsabilita'
          amministrativa  delle persone giuridiche e degli enti privi
          di personalita' giuridica):
              "Art.  11  (Delega  al  Governo per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica)  .  -1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e  delle societa' associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione   dei  reati  di  cui  agli  articoli  316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e  commesso  con  abuso  della  qualita'  di  operatore del
          sistema, del codice penale;
                b) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
                c) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
                d) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio  1965,  n.  963, dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1985,  n.  431,  dal  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, dal decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                e) prevedere  che  i  soggetti  di cui all'alinea del
          presente  comma  sono  responsabili  in  relazione ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma  nei  casi  in  cui  l'autore abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
                f) prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
                g) prevedere  una  sanzione amministrativa pecuniaria
          non  inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a
          lire   tre   miliardi   stabilendo   che,   ai  fini  della
          determinazione  in  concreto della sanzione, si tenga conto
          anche   dell'ammontare  dei  proventi  del  reato  e  delle
          condizioni  economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
          altresi'  che,  nei casi di particolare tenuita' del fatto,
          la  sanzione  da  applicare  non sia inferiore a lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
                h) prevedere  che  gli  enti rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
                i) prevedere  la  confisca  del profitto o del prezzo
          del reato, anche nella forma per equivalente;
                l) prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
                  1)  chiusura  anche temporanea dello stabilimento o
          della sede commerciale;
                  2)   sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;
                  3)  interdizione  anche  temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
                  4)  divieto  anche temporaneo di contrattare con la
          pubblica amministrazione;
                  5)    esclusione    temporanea   da   agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
                  6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
                  7) pubblicazione della sentenza;
                m) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere g), i ) e l) si applicano soltanto nei casi e
          per  i  tempi  espressamente  considerati e in relazione ai
          reati  di  cui  alle  lettere  a  ),  b),  c) e d) commessi
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo previsto dal presente articolo;
                n) prevedere    che    la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
          alla  meta'  ed  escludere  l'applicabilita'  di una o piu'
          delle  sanzioni  di  cui  alla  lettera  l)  in conseguenza
          dell'adozione  da  parte dei soggetti di cui all'alinea del
          presente   comma  di  comportamenti  idonei  ad  assicurare
          un'efficace    riparazione    o   reintegrazione   rispetto
          all'offesa realizzata;
                o) prevedere  che  le sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
                p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere  g)  e i) e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera  l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate, nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche  nell'ipotesi  in cui le sanzioni di cui alla lettera
          l)  sono  state  applicate in sede cautelare ai sensi della
          lettera o);
                q) prevedere  che le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
                r) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere  g),  i  ) e l) si prescrivono decorsi cinque
          anni  dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a
          ),  b)  c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione e'
          regolata dalle norme del codice civile;
                s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
                t) prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento  del  recesso  determinato  a  norma degli articoli
          2289,  secondo  comma,  e 2437 del codice civile; prevedere
          altresi'  che  la liquidazione della quota possa aver luogo
          anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
          che  in  tal  caso  il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
          prevista  dalla  lettera l), numero 3), debba richiedere al
          presidente  del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
          la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
          essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
          alle  attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
          compresa  la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
          la   finanza   pubblica   derivanti  dall'attuazione  della
          presente   lettera   si   provvede  mediante  gli  ordinari
          stanziamenti  di  bilancio  per liti ed arbitraggi previsti
          nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
                u) prevedere  che l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto  nelle  lettere  da  a)  a  q  ),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
                v) prevedere   che  il  riconoscimento  del  danno  a
          seguito  dell'azione  di  risarcimento spettante al singolo
          socio  o  al  terzo  nei confronti degli amministratori dei
          soggetti  di  cui all'alinea del presente comma, di cui sia
          stata   accertata  la  responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
          sia  vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza di
          nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
                z) prevedere  che le disposizioni di cui alla lettera
          v)  si  applicano  anche  nell'ipotesi  in  cui l'azione di
          risarcimento  del  danno e' proposta contro l'azionista, il
          socio  o  l'associato  ai  soggetti  di  cui all'alinea del
          presente  comma  che sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
              2.  Ai  fini  del  comma 1, per "persone giuridiche" si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
              3.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.".
              "Art. 14 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei
          decreti  legislativi  di  cui  agli  articoli  11 e 12 sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  almeno  novanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista  per  l'esercizio  delle  deleghe.  Le Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  esprimono  il  loro
          parere  entro  sessanta  giorni  dalla data di trasmissione
          degli  schemi  medesimi.  Decorso  tale  termine, i decreti
          legislativi  possono  essere adottati anche in mancanza del
          parere.".