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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 221

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali.

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Testo in vigore dal: 28-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo  107,  comma  primo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Previdenza complementare
  1. Dopo  l'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e' inserito il seguente:
  "Articolo  1-bis  -  1.  La regione e' delegata a disciplinare, nel
rispetto  del  principio  di  economicita'  e  dei  criteri direttivi
stabiliti  dalla  legislazione statale in ordine alla specificita' ed
unicita'  della  finalita'  previdenziale, alle modalita' costitutive
dei  fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi,
al  finanziamento,  alla  gestione ed al deposito dei patrimoni, alle
prestazioni  erogate  ed  alle  responsabilita', il funzionamento dei
fondi  pensione  a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi
possono   aderire,  secondo  le  modalita'  previste  nei  rispettivi
contratti,  anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali
anche se prestano la loro attivita' fuori dal territorio regionale e,
se  e  come  previsto  dalla relativa normativa statale, i dipendenti
statali   e   delle  altre  pubbliche  amministrazioni  operanti  nel
territorio  regionale.  I  fondi  di cui al presente articolo possono
avvalersi  direttamente  dei  servizi  e  delle  misure fornite dalle
strutture  di  supporto  istituite  dalla regione, in base ai criteri
dalla  stessa  stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione
di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  le modalita' tramite le quali i
fondi  pensione  non regionali possono avvalersi, a favore dei propri
iscritti  residenti  in regione, dei servizi previsti dalla normativa
regionale.   A   tutti  i  residenti  nei  comuni  della  regione,  a
prescindere  dal  carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui
aderiscano,  e'  assicurata  la  possibilita'  di  fruire  di tutti i
benefici previsti dalle leggi regionali.
  2. La  regione  puo' promuovere la costituzione ed il funzionamento
di  appositi  fondi pensione a carattere regionale per persone per le
quali   non   sussistano  o  non  operino  previsioni  normative  che
consentano       l'adesione      a      forme      di      previdenza
complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile  1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla
normativa  regionale.  Gli  stessi  fini  possono  essere  perseguiti
tramite apposite convenzioni.
  3. I  fondi  di  cui  al presente articolo sono equiparati ai fondi
negoziali;  ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il
regime tributario previsti dalle norme di Stato.
  4. Ai  fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  quote di
gettito  di  spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano
ai  sensi  del  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale di autonomia, in
relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione
complementari  di  cui al presente articolo e di altre iniziative che
rientrano  nelle  competenze  statutarie  in  materia  di previdenza,
assicurazioni  sociali  ed  assistenza  pubblica, il versamento delle
imposte  dovute  dai  predetti fondi ad altri soggetti in qualita' di
sostituti  di  imposta e' effettuato nelle forme previste dalla legge
alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato competente in
ragione  della  provincia  di  appartenenza dei datori di lavoro, dei
lavoratori  autonomi  e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi
pensione.  Nel  caso  in  cui il datore di lavoro eserciti la propria
attivita'  in  entrambe  le  province,  ai  fini del versamento delle
suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale
dipendente.
  5. Si  applica  ai fondi pensione previsti dal presente articolo il
regime  autorizzatorio  e  di  vigilanza  stabilito dalle norme dello
Stato  per  i  fondi pensione. La regione definisce le modalita' ed i
presupposti  necessari  per beneficiare delle garanzie prestate dalla
regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
          Avvertenza:
              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
          1978,  n.  58, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 marzo 1978, n. 78.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.".
          Note all'art. 1:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
          1978, n. 58, e' citato nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 3 del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
              "1.   Salvo  quanto  previsto  dall'art.  9,  le  fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le
          seguenti:
                a) contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          ovvero,  in  mancanza,  accordi fra lavoratori, promossi da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
          alla  categoria  dei  quadri, promossi dalle organizzazioni
          sindacali  nazionali rappresentative della categoria membri
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno regionale;
                c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
                c-bis) accordi  fra soci lavoratori di cooperative di
          produzione  e lavoro, promossi da associazioni nazionali di
          rappresentanza   del   movimento   cooperativo   legalmente
          riconosciute;
                c-ter)  accordi  tra soggetti destinatari del decreto
          legislativo  16 settembre  1996,  n.  565, promossi da loro
          sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale".
              -  Il  titolo  VI  dello  statuto speciale di autonomia
          della  regione  Trentino-Alto  Adige  concerne  la "finanza
          della regione e delle province".