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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 marzo 2001, n. 205

Modificazioni all'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2, del regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

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Testo in vigore dal:  15-6-2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2000, n. 426, avente ad oggetto il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2;
Considerato che occorre provvedere alla rettifica del predetto articolo limitatamente alle parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge" contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, sono sostituite dalle seguenti "nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: De Mauro
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione, foglio n. 330
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):
"Art. 3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei conservatori). - 1. All'art. 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (sostituisce il comma 1 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
b) (sostituisce i primi due periodi del comma 4 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
c) (aggiunge il comma 10-bis all'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
d) (sostituisce il comma 13 dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge".
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi, per esami e titoli, per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

6. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA.
1. (Sostituisce l'art. 551, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (premette i commi 01, 02 e 03 all'art. 552, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
b) (sostituisce il comma 1 dell'art. 552, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
c) (aggiunge il comma 5-bis all'art. 552, decreto lgislativo 16 aprile 1994, n. 297).
3. Sostituisce l'art. 553, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'art. 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.
9. (Sostituisce l'art. 557, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'art. 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426 (Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124) come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento). - 1. Le graduatorie dei soppressi concorsi, per soli titoli, costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.
2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato B) e di arte drammatica (allegato C) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato D).
3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:
a) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:
1) superamento delle prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;
2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservaori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande.
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'art. 3, lettera b), ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;
c) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.
4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato A) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.