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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 183

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.

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Testo in vigore dal:  5-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto del conferimento
1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.
2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro già esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.".