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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 177

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2004)
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  • Articoli
  • Attribuzione dei Dipartimenti
    e di altri organismi del Ministero
  • 1
  • 2
  • 3
  • Articolazione dei Dipartimenti
    comando generale del Corpo
    delle capitanerie di porto
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Dotazione organica
    e uffici di diretta collaborazione
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-6-2001 al: 10-8-2004
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 35 a 44 e l'articolo 55;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture, Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro". All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.
A V V E R T E N Z A

I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 giugno 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.