stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2024)
nascondi
vigente al 06/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n.  340:
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data  8
febbraio 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27  e
28 febbraio 2001; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in  relazione  a
quella dei corrispondenti uffici  e  servizi  dei  Paesi  dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici; 
    b) razionalizzare il costo del  lavoro  pubblico,  contenendo  la
spesa complessiva per il personale,  diretta  e  indiretta,  entro  i
vincoli di finanza pubblica; 
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione  e  lo  sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle  del  lavoro  privato,  garantendo  pari  opportunita'  alle
lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  ((Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le  disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)). 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica.