stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 aprile 2001, n. 154

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
nascondi
vigente al 06/10/2024
Testo in vigore dal: 13-5-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                (Misura cautelare dell'allontanamento
                        dalla casa familiare)
1.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  In  caso  di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo'
chiedere  al  giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure
patrimoniali    provvisorie   di   cui   all'articolo   282-bis.   Il
provvedimento   perde  efficacia  qualora  la  misura  cautelare  sia
successivamente revocata".
2.  Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  282-bis.  - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il
provvedimento  che  dispone  l'allontanamento  il  giudice  prescrive
all'imputato  di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di
non  farvi  rientro,  e  di  non accedervi senza l'autorizzazione del
giudice  che  procede.  L'eventuale  autorizzazione  puo' prescrivere
determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita'
della  persona  offesa  o  dei  suoi prossimi congiunti, puo' inoltre
prescrivere  all'imputato  di  non  avvicinarsi  a luoghi determinati
abitualmente  frequentati  dalla  persona  offesa,  in particolare il
luogo  di  lavoro,  il  domicilio  della  famiglia  di  origine o dei
prossimi  congiunti,  salvo  che la frequentazione sia necessaria per
motivi  di  lavoro.  In  tale  ultimo  caso  il  giudice prescrive le
relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3.  Il  giudice,  su  richiesta del pubblico ministero, puo' altresi'
ingiungere  il  pagamento  periodico  di  un  assegno  a favore delle
persone  conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano  prive  di  mezzi  adeguati. Il giudice determina la misura
dell'assegno   tenendo   conto   delle   circostanze  e  dei  redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo'  ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente
al  beneficiario  da  parte  del  datore  di  lavoro  dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo
non  sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi,
anche  se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o
perde  comunque  efficacia  il  provvedimento  di  cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli,
perde  efficacia,  inoltre,  qualora sopravvenga l'ordinanza prevista
dall'articolo  708  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  altro
provvedimento    del   giudice   civile   in   ordine   ai   rapporti
economico-patrimoniali  tra  i  coniugi  ovvero  al  mantenimento dei
figli.
5.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma 3 puo' essere modificato se
mutano  le  condizioni  dell'obbligato  o  del  beneficiario, e viene
revocato se la convivenza riprende.
6.  Qualora  si  proceda  per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies  e  609-octies del codice penale, commesso in danno dei
prossimi  congiunti  o del convivente, la misura puo' essere disposta
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 291 del codice di procedura penale, cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata, reca:
              "Art.  291  (Procedimento  applicativo). - 1. Le misure
          sono  disposte  su  richiesta  del  pubblico ministero, che
          presenta  al  giudice  competente  gli  elementi  su cui la
          richiesta  si  fonda,  nonche'  tutti gli elementi a favore
          dell'imputato  e le eventuali deduzioni e memorie difensive
          gia' depositate.
              2.  Se  riconosce la propria incompetenza per qualsiasi
          causa,  il  giudice,  quando  ne  ricorrono le condizioni e
          sussiste  l'urgenza  di  soddisfare  taluna  delle esigenze
          cautelari   previste   dall'art.  274,  dispone  la  misura
          richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara
          la  propria  incompetenza.  Si  applicano  in  tal  caso le
          disposizioni dell'art. 27.
              2-bis.  In  caso  di  necessita'  o urgenza il pubblico
          ministero  puo'  chiedere  al giudice, nell'interesse della
          persona  offesa, le misure patrimoniali provvisori e di cui
          all'art.  282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
          la misura cautelare sia successivamente revocata.".
              - L'art. 282 del codice di procedura penale reca:
              "Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia
          giudiziaria).   -  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone
          l'obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il
          giudice   prescrive   all'imputato  di  presentarsi  in  un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria.
              2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
          tenendo  conto  dell'attivita'  lavorativa  e  del luogo di
          abitazione dell'imputato."
              - L'art. 708 del codice di procedura civile reca:
              "Art.  708  (Tentativo  di conciliazione, provvedimenti
          del  presidente).  -  Il  presidente deve sentire i coniugi
          prima  separatamente  e  poi  congiuntamente, procurando di
          conciliarli.
              Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
          processo verbale della conciliazione.
              Se   il   coniuge   convenuto   non   comparisce  o  la
          conciliazione  non  riesce, il presidente, anche d'ufficio,
          da'  con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
          reputa  opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
          nomina   il   giudice   istruttore  e  fissa  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a questo.
              Se   si   verificano   mutamenti   nelle   circostanze,
          l'ordinanza   del   presidente   puo'   essere  revocata  o
          modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177".
              - L'art. 570 del codice penale reca:
              "Art.  570  (Violazione  degli  obblighi  di assistenza
          familiare).   -   Chiunque,   abbandonando   il   domicilio
          domestico,  o  comunque  serbando  una  condotta  contraria
          all'ordine  o  alla  morale delle famiglie, si sottrae agli
          obblighi di assistenza inerenti alla potesta' dei genitori,
          o  alla  qualita'  di  coniuge, e' punito con la reclusione
          fino  a  un  anno o con la multa da lire duecentomila a due
          milioni.
              Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
                1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del
          pupillo o del coniuge;
                2)  fa  mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti
          di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o
          al  coniuge,  il  quale non sia legalmente separato per sua
          colpa.
              Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa
          salvo  nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e'
          commesso  nei  confronti  dei  minori,  dal  numero  2  del
          precedente comma.
              Le  disposizioni di questo articolo non si applicano se
          il   fatto   e'  preveduto  come  piu'  grave  da  un'altra
          disposizione di legge.".
              - L'art. 571 del codice penale reca:
              "Art.   571   (Abuso  dei  mezzi  di  correzione  e  di
          disciplina).  - Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
          disciplina  in  danno  di  una  persona sottoposta alla sua
          autorita',  o  a  lui  affidata  per ragione di educazione,
          istruzione,   cura,   vigilanza   o  custodia,  ovvero  per
          l'esercizio  di una professione o di un'arte, e' punito, se
          dal  fatto  deriva  il pericolo di una malattia nel corpo o
          nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
              Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano
          le  pene  stabilite  negli articoli 582 e 583, ridotte a un
          terzo;  se  ne deriva la morte, si applica la reclusione da
          tre ad otto anni.".
              - L'art. 600-bis del codice penale reca:
              "Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni  e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
          milioni.
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  fra  i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  o con la multa non
          inferiore  a  lire  dieci milioni. La pena e' ridotta di un
          terzo  se  colui  che  commette  il fatto e' persona minore
          degli anni diciotto.".
              - L'art. 600-ter del codice penale reca:
              "Art.   600-ter   (Pornografia  minorile).  -  Chiunque
          sfrutta  minori  degli  anni diciotto al fine di realizzare
          esibizioni    pornografiche   o   di   produrre   materiale
          pornografico  e'  punito  con la reclusione da sei a dodici
          anni  e  con  la  multa  da  lire  cinquanta milioni a lire
          cinquecento milioni.
              Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
          materiale pornografico di cui al primo comma.
              Chiunque,  al di fuori delle ipotesi di cui al primo ed
          al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
          telematica,   distribuisce,   divulga   o   pubblicizza  il
          materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma,  ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni  e  con la multa da lire cinque milioni a lire
          cento milioni.
              Chiunque,  al  di  fuori  delle ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  consapevolmente  cede ad altri,
          anche  a  titolo  gratuito, materiale pornografico prodotto
          mediante  lo  sfruttamento  sessuale  dei minori degli anni
          diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
          la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
              - L'art. 600-quater del codice penale reca:
              "Art.     600-quater     (Detenzione    di    materiale
          pornografico).  -  Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi
          previste  nell'art.  600-ter,  consapevolmente si procura o
          dispone  di  materiale  pornografico  prodotto  mediante lo
          sfruttamento  sessuale  dei  minori  degli anni diciotto e'
          punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
          inferiore a lire tre milioni.".
              - L'art. 609-bis del codice penale reca:
              "Art.  609-bis  (Violenza  sessuale).  -  Chiunque, con
          violenza   o   minaccia  o  mediante  abuso  di  autorita',
          costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti sessuali e'
          punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
              Alla  stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
          o subire atti sessuali:
                1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto;
                2)  traendo  in inganno la persona offesa per essersi
          il colpevole sostituito ad altra persona.
              Nei  casi  di  minore  gravita' la pena e' diminuita in
          misura non eccedente i due terzi.".
              - L'art. 609-ter del codice penale reca:
              "Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti). - La pena e'
          della  reclusione  da  sei  a dodici anni se i fatti di cui
          all'art. 609-bis sono commessi:
                1)  nei  confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni quattordici;
                2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche  o  stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa;
                3)  da  persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
                4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale;
                5)  nei  confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni  sedici  della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore.
              La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci.".
              - L'art. 609-quater del codice penale reca:
              "Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
                1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole  sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
          tutore,  ovvero  altra persona cui, per ragioni di cura, di
          educazione,  di  istruzione, di vigilanza o di custodia, il
          minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con quest'ultimo, una
          relazione di convivenza.
              Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
              Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
              Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.".
              - L'art. 609-quinquies del codice penale reca:
              "Art.   609-quinquies   (Corruzione  di  minorenne).  -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di  anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
          con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              - L'art. 609-octies del codice penale reca:
              "Art.  609-octies  (Violenza  sessuale di gruppo). - La
          violenza  sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
          da  parte  di  piu'  persone  riunite,  ad atti di violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis.
              Chiunque  commette  atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
              La   pena   e'   aumentata  se  concorre  taluna  delle
          circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
              La  pena  e' diminuita per il partecipante la cui opera
          abbia  avuto  minima  importanza nella preparazione o nella
          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
          sia   stato   determinato  a  commettere  il  reato  quando
          concorrono  le  condizioni  stabilite  dai numeri 3 e 4 del
          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.".
              - L'art. 280 del codice di procedura penale reca:
              "Art.280  (Condizioni  di  applicabilita'  delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dal commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 391, le misure previste in
          questo  capo (281-286) possono essere applicate solo quando
          si  procede  per delitti per i quali la legge stabilisce la
          pena   dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel
          massimo a quattro anni.
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.".