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LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2024)
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vigente al 17/09/2024
Testo in vigore dal: 27-4-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata
"legge  n.  184",  e' sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad
una famiglia".
2.  La  rubrica  del  Titolo I della legge n. 184 e' sostituita dalla
seguente: "Principi generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  1.  -  1.  Il  minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
2.  Le  condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la  potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del  diritto  del  minore  alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze,  sostengono,  con  idonei  interventi, nel rispetto della
loro  autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i
nuclei  familiari  a  rischio,  al fine di prevenire l'abbandono e di
consentire  al  minore  di  essere  educato nell'ambito della propria
famiglia.   Essi   promuovono   altresi'   iniziative  di  formazione
dell'opinione  pubblica  sull'affidamento  e l'adozione e di sostegno
all'attivita' delle comunita' di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione  ed  aggiornamento professionale degli operatori sociali
nonche'  incontri  di  formazione e preparazione per le famiglie e le
persone  che  intendono  avere in affidamento o in adozione minori. I
medesimi  enti  possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza  fini  di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e
delle  famiglie  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui al
presente comma.
4.  Quando  la famiglia non e' in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione  del  minore,  si  applicano  gli  istituti  di cui alla
presente legge.
5.  Il  diritto  del  minore  a  vivere,  crescere  ed essere educato
nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso,
di  etnia,  di  eta',  di  lingua,  di religione e nel rispetto della
identita'  culturale  del  minore  e  comunque non in contrasto con i
principi fondamentali dell'ordinamento".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
          dell'adozione  e dell'affidamento dei minori", ora "Diritto
          del  minore  ad una famiglia", e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 maggio 1983, n. 133, S.O.