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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2001, n. 143

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali.

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Testo in vigore dal:  8-5-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

F u n z i o n i
1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione siciliana.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
3. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.
4. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216.
-Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1909, n. 128.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.