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LEGGE 3 aprile 2001, n. 131

Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale.

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Testo in vigore dal:  4-5-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1o gennaio 2002.
2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1o gennaio 2003.
3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 1, 2 e 4:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), è il seguente:
"Art. 3 (Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656".
Note all'art. l, comma 3:
- Il testo dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario".