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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 2001, n. 124

Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti".

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  2-5-2001

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 103, comma 4, il quale prevedel'istituzione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato "P.C. per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento del Fondo medesimo;
Visto il predetto accordo, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti per l'acquisto da parte delle famiglie delle dotazioni informatiche, nonché di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, è stato istituito il capitolo 7726 denominato "Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al programma P.C. studenti" con una dotazione di 55 miliardi di lire;
Vista la nota USG 5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonché le linee guida cui devono attenersi i rivenditori di materiale informatico che intendano aderire al suddetto programma;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Fondo di garanzia
1. È istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro il "Fondo di garanzia P.C. studenti", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni creditizie previste dall'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, previste in lire 55 miliardi per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:
"4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato "P.C. per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie, informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo. Le eventuali disponibilità del fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002, sono coservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 389, reca: "Bilancia di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le note alle premesse.