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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 gennaio 2001, n. 104

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

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Testo in vigore dal:  22-4-2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stata demandata al Ministero della pubblica istruzione la potestà regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960 L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".
- Il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:
"Art. 205. - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi".
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):
"Art. 9 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni.
Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.
4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati; tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.
6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.
8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni".
"Art. 10 (Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame). - 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti o svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.
4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni".
- Il decreto ministeriale 8 novembre 1999, n. 518, reca: "Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 16 (Norme finali). - 1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori o "ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto ; nella dizione "corsi di diploma si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali fino alla loro trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole):
"11. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'art. 12, comma 5 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati è soppressa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza dei Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".