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DECRETO-LEGGE 2 aprile 2001, n. 90

Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 4/4/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 8 maggio 2001, n. 188 (in G.U. 23/05/2001, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2001)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici da iscrivere alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000-2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Borse di studio per la formazione dei medici specialisti
1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.
2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.
4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.