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LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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vigente al 13/12/2025
  • Articoli
  • REGOLAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE,
    DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  • 7
  • 8
  • 9
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
  • 10
  • 11
  • INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

    Capo I
    INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
  • 21
  • MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
  • 22
  • 23
  • INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
  • 24
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 11

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante" sono soppresse.