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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32

Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

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Testo in vigore dal:  20-3-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i principi contenuti nello statuto del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;
Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36-bis, riguardante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 36-ter, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, nel comma 4, dopo le parole: "in sede di controllo formale", sono aggiunte le seguenti: "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:
1) nel secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono aggiunte le seguenti: "ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione"; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";
2) nel terzo comma, le parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87, della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.":
"Art. 16 (Coordinamento normativo). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.".
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.".
- Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.".
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, reca: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
- Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, reca: "Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, reca: "Approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Riportata alla voce amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, reca: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis, 36-ter e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", così come modificato dal presente articolo:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.".
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). - 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.".
"Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al seguente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.".