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LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 3-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  3-3-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi su beni culturali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonché di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali", così recita:
"Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001".
- Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato dalla presente legge, così recita:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico".