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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  alti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno e della giustizia;
                                EMANA
                        il seguente decreto:

         DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

                             Art. 1 (R)
                           (Definizioni).

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  d'identita'  ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo,  magnetico  o  informatico, da una pubblica amministrazione
competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   del
certificato di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  e'  un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
    t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    oo) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).