stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11

Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-3-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.
3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.
4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:

- Il testo dell'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) è il seguente:
"Art. 122 - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.".
Note all'art. 1, commi 3 e 4:
- Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, vedi nota all'art. 1, comma 1.