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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n. 437

Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  21-2-2001 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera a), come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il titolo I;
Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, concernente attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente attuazione delle direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma 1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni, in quanto la sostituzione della parola: "settimanale" con la parola: "mensile", in contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;
Considerando, inoltre, che non si è ritenuto di poter inserire, così come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le procedure amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi auricolari, nonché del rilascio del passaporto. La normativa attualmente in vigore, che prevede, invece, la distribuzione dei marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche gare di appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparità di trattamento nei servizi e nei costi.
Ulteriori lamentele sono state più volte espresse dagli allevatori a causa della complessità delle procedure di gara e dei conseguenti ritardi nella materiale disponibilità dei marchi in questione. La possibilità per gli allevatori, quindi, di acquistare tali marchi direttamente da fornitori registrati presso il Ministero della sanità, assegnando al servizio veterinario delle ASL la competenza all'assegnazione dei relativi codici identificativi, consente il corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia, in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilità che le regioni e le aziende unità sanitarie locali possano, previa semplice comunicazione al Ministero della sanità, fornire marchi auricolari agli allevatori che ne facciano richiesta. Inoltre, prevedere modalità di rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse difficoltà per lo spostamento degli animali tra le varie regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;
f) autorità competente: il Ministero della sanità.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:
"2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1o gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera c);
f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato A, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato B, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.