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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 novembre 2000, n. 431

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

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Testo in vigore dal:  9-2-2001

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relative alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, recante regolamento emanato in attuazione della direttiva 93/121/CEE di modifica della direttiva 91/494/CEE;
Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;
Ritenuto di procedere all'attuazione della indicata direttiva 1999/89/CE ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto del Ministro interessato viene data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587";
2) la lettera f) è soppressa;
B) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Articolo 14-bis.
1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle
prescrizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, possono essere importate solo in presenza di disposizioni autorizzative della Commissione europea e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate a riguardo";
C) l'allegato è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2000 Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni

culturali, registro n. 1, foglio n. 12

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'ammmistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:
"1. Con decreto dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità europea già recepite nell'ordinamento nazionale".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, modificato dal decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 220, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal presente regolamento, è il seguente:
"1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari, le carni fresche devono essere state ottenute da volatili da cortile che:
a) dal momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato sul territorio della Comunità o sono stati importati da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
b) provengono da una azienda:
1) non sottoposta a misure di polizia sanitaria relative ad una malattia dai volatili da cortile;
2) non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedono controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;
c) durante il trasporto al macello non sono venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non è avvenuto attraverso una zona dichiarata infetta dalle suddette malattie, salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
d) che sono stati macellati in macelli in cui non è constatato al momento della macellazione, nessun caso di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; le carni fresche sospette di contaminazione nel macello, nel laboratorio di sezionamento, nel deposito o durante il trasporto sono escluse da scambi;
e) sono contrassegnati conformemente a quanto disposto negli articoli 4 e 5;
f) lettera soppressa".