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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 aprile 2000, n. 432

Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2003)
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Testo in vigore dal:  9-2-2001 al: 27-11-2003
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);
Visto l'articolo 6 e l'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997";
Visto l'articolo 4 e l'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n. 25, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente: "Regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", ed in particolare l'articolo 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 1864 del 18 aprile 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "convenzioni": quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al 1o luglio 1998;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78) ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrata in vigore in Italia il 26 novembre 1987;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (tonnage 69) ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 957, entrata in vigore il 18 luglio 1982, con effetti esecutivi dal 18 luglio 1984;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 29 ottobre 1976 (ILO n. 147) ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 159;
b) "Codice ISM": il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74;
c) "MOU": il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 14 gennaio 1998;
d) "nave": qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni;
e) "impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale;
f) "Autorità competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, comandi periferici e, per quanto attiene alle attività di prevenzione degli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente che, a tali fini, si avvale del predetto Comando generale;
g) "ispettore": ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o altra persona munita dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente decreto e formalmente incaricata dall'Autorità competente a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo;
h) "ispezione": la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio;
i) "ispezione dettagliata": l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;
l) "ispezione estesa": ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 5, comma 4;
m) "fermo": il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura;
n) "sospensione di un'operazione": il divieto per una nave di continuare una qualunque attività operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attività pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per le direttive 95/21/CE, 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CEE, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 luglio 1995, n. L 157.
- Il testo della direttiva 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 maggio 1998, n. L 133.
- Il testo della direttiva 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 giugno 1998, n. L 184.
- Il testo della direttiva 99/97/CE della Commissione del 13 dicembre 1999 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1999, n. L 331.
- Il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
- Per il testo dell'allegato D della legge 24 aprile 1998, n. 128, si veda la Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
- Per il testo dell'allegato D della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si veda la Gazzetta Ufficiale n. 35 12 febbraio 1999, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998, è il seguente:
"Art. 15 (Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione".
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, supplemento ordinario), è il seguente:
"13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante "Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1996" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 13 luglio 1968, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 23 maggio 1980, n. 313, recante "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione". (SOLAS 74), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 29 settembre 1980, n. 662, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 23 ottobre 1980, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 21 novembre 1985, n. 739, recante "Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985.
- Il testo della legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978.
- Il testo della legge 22 ottobre 1973, n. 957, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1974.
- Il testo della legge 10 aprile 1981, n. 159, recante "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62a sessione della Conferenza internazionale del lavoro è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 29 aprile 1981.