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LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  8-2-2001

Art. 2

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".
Note all'art. 2:
- L'art. 57 della Costituzione come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.".