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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 370

Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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Testo in vigore dal: 1-1-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del
1972,  in  virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate,
l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente  non  oltre  il  momento  dell'effettuazione dell'operazione,
nonche'  il  successivo  secondo  comma,  secondo  cui  la richiamata
disposizione  puo'  essere  estesa,  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al
pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato,
tali  da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  che  prevede  e  disciplina la procedura di
rettifica della fatturazione;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  che autorizza il Ministro delle finanze a determinare
con  propri  decreti  le  modalita'  ed i termini per l'emissione, la
numerazione,   la   registrazione   delle  fatture,  le  liquidazioni
periodiche  ed  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74, quarto comma, prima parte, a norma del quale
gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri
di uniformita', frequenza e diffusione, tali da comportare l'addebito
dei  corrispettivi  per  periodi  superiori  al  mese, possono essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  periodiche  ed  i  relativi  versamenti trimestralmente
anziche' mensilmente;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16 dicembre 1980
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto  per  le operazioni relative alla somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1, 2, 4 e 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 100, recante norme regolamentari
per  la  semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti
contabili in materia di imposta sul valore aggiunto emanato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi della facolta' conferitagli
dai  suddetti  articoli  per  determinare  particolari  modalita'  di
applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le operazioni
relative  alla  somministrazione  di  acqua, gas, energia elettrica e
simili,  all'esercizio  di lampade votive nei cimiteri, alla gestione
del  servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di
fognatura e depurazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nel-l'adunanza
della  sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999,
n. 215/99;
  Considerata  l'esigenza  di  disciplinare  l'emissione  di  note di
variazione per annullare o comunque rettificare precedenti operazioni
in  presenza  di  conguagli  di  consumi, errori o altre tipologie di
regolarizzazioni contabili;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con la nota n. 3-6538, del 29 marzo 2000;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Fatturazione delle operazioni
  1.  Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni
di  acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano,
nonche' per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto
e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e
depurazione,  possono  essere emesse bollette che tengono luogo delle
fatture,  anche  agli  effetti di cui all'articolo 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  sempreche'  contengano  tutti  gli  elementi  di  cui
all'articolo  21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed
il    domicilio    dell'utente    che   possono   essere   sostituiti
rispettivamente  dalla  numerazione  toponomastica  e dall'ubicazione
dell'utenza.  Nei  confronti  dello stesso cliente puo' essere emessa
un'unica  bolletta  per le somministrazioni effettuate in relazione a
uno o piu' contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva
prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, potra' essere
sostituita   da   un  numero  di  conto  attribuito  alle  specifiche
aggregazioni delle posizioni contrattuali.
  2.  In  attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo 15, comma 2,
della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di
fognatura  e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali
servizi,  nei  confronti  del  gestore del servizio di acquedotto, il
quale  addebita  al  cliente,  con  le bollette di cui al comma 1, il
corrispettivo  da  questi  dovuto  e  l'imposta  relativa  per  detto
servizio di fognatura e depurazione.
  3.  Gli  enti  e  le  imprese  che utilizzano strumenti informatici
ovvero  si  avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi
possono   emettere   le   bollette-fatture  in  unico  esemplare  con
l'indicazione  del periodo nominale di consumo in luogo della data di
emissione;  in  tal  caso,  il  secondo esemplare e' sostituito dalle
distinte  meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data
di  emissione  delle  distinte  stesse, che coincide con quella delle
singole  bollette,  tutti  gli altri elementi indicati nelle bollette
medesime.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  concernente  l'"Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta  sul  valore aggiunto" e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
          dell'11 novembre 1972.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificato dall'art. 3 della legge 17 gennaio 2000, n.
          7:
              "Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
          ambulante;
                2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
          apparecchi di distribuzione automatica;
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
                4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti;
                5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazioni
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
                6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
              La   disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
          servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
          sono obbligati a richiederla".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 26 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79:
              "Art. 26 (Variazione dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate,  in  relazione  al maggiore  ammontare, tutte le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
              Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          di  procedure  concorsuali o di procedure esecutive rimaste
          infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
          sconti  previsti  contrattualmente,  il  cedente del bene o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,   registrandola   a   norma  dell'art.  25.  Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso  registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23 o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a titolo di
          rivalsa.
              Le disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate  dopo  il  decorso di un anno dalla effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti  e possono essere applicate, entro lo stesso termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione  che  abbiano  dato luogo all'applicazione del
          settimo comma dell'art. 21.
              La  correzione  di  errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli  23, 25 e 39 e nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
              Le  variazioni  di  cui  al  secondo comma e quelle per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui  agli  articoli  23 e 24 e sul registro di cui all'art.
          25".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 73 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come  modificato  dall'art.  4  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 48:
              "Art.  73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
          per  le  finanze,  con  propri decreti, puo' determinare le
          modalita' ed i termini:
                a) per   l'emissione,   numerazione,   registrazione,
          conservazione  delle  fatture  o  per  la registrazione dei
          corrispettivi   relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla
          stessa   impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  a
          operazioni  effettuate  a mezzo di sedi secondarie od altre
          dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35 e di
          commissionari,  nonche'  per  la registrazione dei relativi
          acquisti;
                b) per  l'emissione delle fatture relative a cessioni
          di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, a cessioni di
          imballaggi  e recipienti di cui all'art. 15, numero 4), non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni  di  beni  il cui prezzo e commisurato ad elementi
          non   ancora   conosciuti   alla   data   di  effettuazione
          dell'operazione;
                c) per   l'emissione,  numerazione,  registrazione  e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le   quali  risulti  particolarmente  onerosa  e  complessa
          l'osservanza  degli  obblighi  di cui al titolo secondo del
          presente decreto;
                d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
          da   parte   dei   contribuenti   che  utilizzino  macchine
          elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto,
          nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche
          di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo
          cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
                e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia elettrica e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
              Con  decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
          essere   determinate   le   formalita'  che  devono  essere
          osservate  per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
          la  restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
          gratuita   di  beni  invenduti,  previste  da  disposizioni
          legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
              Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre con propri
          decreti,   stabilendo   le   relative   modalita',  che  le
          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate
          dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio del proprio
          domicilio  fiscale  e che i versamenti di cui agli articoli
          27,  30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
          complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
          dalle   societa'  controllate,  al  netto  delle  eccedenze
          detraibili.  Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
          o  societa'  controllante,  devono  essere presentate anche
          agli   uffici   del   domicilio   fiscale   delle  societa'
          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le
          responsabilita'   delle   societa'   stesse.  Si  considera
          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
          possedute  dall'altra  per  oltre  la meta' fin dall'inizio
          dell'anno solare precedente".
              - Si riporta il testo dell'art. 74, quarto comma, prima
          parte,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633:
              "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          - (Omissis).
              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente anziche' mensilmente.
              (Omissis).".
              - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 16 dicembre
          1989,   reca:   "Particolari   modalita'   di  applicazione
          all'imposta  sul valore aggiunto per le operazioni relative
          alla  somministrazione  di  acqua,  gas, energia elettrica,
          vapore e teleriscaldamento urbano".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinateal   Ministro,   quando   la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quella dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   23 marzo  1998,  n.  100,
          concernente   il   "Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione    e   la   razionalizzazione   di   alcuni
          adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta sul valore
          aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136, della legge
          23 dicembre  1996, n. 662", come modificato dall'art. 2 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542:
              "Art.  1  (Dichiarazioni  e versamenti periodici). - 1.
          Entro  il  giorno  16  di  ciascun  mese,  il  contribuente
          determina   la   differenza   tra  l'ammontare  complessivo
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  esigibile  nel  mese
          precedente,  risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o da
          eseguire  nei  registri  relativi  alle fatture emesse o ai
          corrispettivi   delle   operazioni   imponibili,  e  quello
          dell'imposta,  risultante  dalle  annotazioni eseguite, nei
          registri  relativi  ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
          base  dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
          i  quali  il diritto alla detrazione viene esercitato nello
          stesso   mese   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. Gli
          elementi   necessari   per  il  calcolo  dell'imposta  sono
          indicati  in  apposita sezione dei registri delle fatture o
          dei corrispettivi.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999, i dati
          contabili   riepilogativi   delle  liquidazioni  periodiche
          effettuate  ai  sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
          agli  altri  elementi  richiesti,  in  apposito  modello di
          dichiarazione  da  approvare con decreto dirigenziale. Tale
          dichiarazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
          liquidazione  con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
          presentazione  della dichiarazione periodica i contribuenti
          non   soggetti   per   l'anno   in   corso  all'obbligo  di
          presentazione   della   dichiarazione   annuale  IVA  o  di
          effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
          corso  dello  stesso  anno  non  vengano  meno  le predette
          condizioni  di  esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
          88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  Le  persone  fisiche  presentano la dichiarazione
          sempreche'   abbiano  realizzato  nell'anno  precedente  un
          volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
              2-bis.  In caso di determinazione separata dell'imposta
          in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una
          sola  dichiarazione  riepilogativa  per ciascun periodo. In
          caso   di   liquidazioni  periodiche  separate  concernenti
          periodi  mensili  e trimestrali, effettuate contestualmente
          entro  il  termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
          mensili,  il  contribuente  presenta una sola dichiarazione
          contenente   i   dati   riepilogativi   delle  liquidazzoni
          effettuate.
              2-ter.  I  contribuenti  presentano la dichiarazione di
          cui  al  comma 2  entro  l'ultimo giorno del mese nel quale
          vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
          e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
          della  Poste Italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate.
          I  soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  trasmettono  la  dichiarazione  in via telematica
          entro  l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello di
          presentazione.
              3.  A partire dal periodo di imposta in corso alla data
          di   entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  il
          contribuente   che   affida   a   terzi   la  tenuta  della
          contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente nella prima
          dichiarazione  annuale presentata nell'anno successivo alla
          scelta  operata, puo' fare riferimento, ai fini del calcolo
          della  differenza  di  imposta relativa al mese precedente,
          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
          Per  coloro  che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
          dalla seconda liquidazione periodica.
              4.   Entro   il  termine  stabilito  nel  comma  1,  il
          contribuente  versa  l'importo della differenza nei modi di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
          della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
          il   limite   di   lire  cinquantamila,  il  versamento  e'
          effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
              5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e
          4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
          articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972, con
          riferimento ai termini ivi stabiliti".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 136, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
              "Art.   3  (Disposizioni  in  materia  di  entrata).  -
          (Omissis).
              136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva
          semplificazione  delle  procedure di attuazione delle norme
          tributarie,   gli   adempimenti   contabili   formali   dei
          contribuenti  sono  disciplinati con regolamenti da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecno-logie per
          il  trattamento e la conservazione delle informazioni e del
          progressivo sviluppo degli studi di settore".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  26  del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, si
          veda in note alle premesse.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come   modificato   dall'art.  1  del  decreto  legislativo
          23 marzo 1998, n. 56:
              "Art.   21   (Fatturazione  delle  operazioni).  -  Per
          ciascuna  operazione  imponibile  deve  essere  emessa  una
          fattura,  anche  sotto  forma  di  nota,  conto, parcella e
          simili.  La  fattura  si  ha  per emessa all'atto della sua
          consegna o spedizione all'altra parte.
              La  fattura  deve  essere  datata  e numerata in ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
                1)  ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
          o   domicilio   dei   soggetti   fra   cui   e'  effettuata
          l'operazione,     nonche'    ubicazione    della    stabile
          organizzazione   per   i  non  residenti  e,  relativamente
          all'emittente,  numero  di partita IVA. Se non si tratta di
          imprese,  societa'  o enti devono essere indicati, in luogo
          della  ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
          cognome;
                2)  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione;
                3)  corrispettivi  e  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione  della  base  imponibile, compreso il valore
          normale  dei  beni  ceduti  a  titolo  di  sconto, premio o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
                4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
          sconto premio o abbuono;
                5)    aliquota    e   ammontare   dell'imposta,   con
          arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
              Se  l'operazione  o  le  operazioni cui si riferisce la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote  diverse,  gli  elementi e i dati di cui ai numeri
          2),  3)  e  5) devono essere indicati distintamente secondo
          l'aliquota applicabile.
              La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
          soggetto  che  effettua  la  cessione  o la prestazione, al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma  dell'art.  6,  ed  uno  degli  esemplari deve essere
          consegnato  o  spedito  all'altra parte. Per le cessioni di
          beni  la  cui consegna o spedizione risulti da documento di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed avente
          le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  fattura  puo'  essere  emessa entro il
          giorno 15  del  mese  successivo  a quello della consegna o
          spedizione  e deve contenere anche l'indicazione della data
          e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
          emessa  una  sola  fattura  per  le cessioni effettuate nel
          corso  di  un  mese solare fra le stesse parti. In deroga a
          quanto   disposto  nel  secondo  periodo,  in  relazione  a
          motivate  esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
          fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese successivo a
          quello  della  consegna o spedizione dei beni limitatamente
          alle  cessioni  effettuate  a  terzi dal cessionario per il
          tramite  del  proprio  cedente.  Con lo stesso decreto sono
          determinate  le  modalita' per la tenuta e la conservazione
          dei predetti documenti.
              Nelle  ipotesi  di  cui  al terzo comma dell'art. 17 la
          fattura   deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
              La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
          soggette  all'imposta  a norma dell'art. 2, lettera l), per
          le  cessioni  relative  a  beni in transito o depositati in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale,  non imponibili a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni  non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
          e  38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta,  o  non  imponibile  o  esente, con l'indicazione
          della relativa norma.
              Se  viene  emessa  fattura  per operazioni inesistenti,
          ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
          le  imposte  relative  sono  indicati in misura superiore a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
              Le  spese  di emissione della fattura e dei conseguenti
          adempimenti  e  formalita'  non  possono formare oggetto di
          addebito a qualsiasi titolo.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          5 gennaio 1994, n. 36, recante: "Disposizioni in materia di
          risorse idriche":
              "Art.   15   (Riscossione   della  tariffa).  -  1.  In
          attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
          della  legge  23 dicembre  1992,  n.  498,  la  tariffa  e'
          riscossa  dal  soggetto  che  gestisce  il  servizio idrico
          integrato  come  definito  all'art. 4, comma 1, lettera f),
          della presente legge.
              2.    Qualora    il   servizio   idrico   sia   gestito
          separatamente,  per  effetto  di  particolari convenzioni e
          concessioni,  la  relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
          che  gestisce  il servizio di acquedotto, il quale provvede
          al  successivo  riparto  tra i diversi gestori entro trenta
          giorni dalla riscossione.
              3.  Con  apposita  convenzione, sottoposta al controllo
          della  regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra i diversi
          gestori per il riparto delle spese di riscossione.".