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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  26-12-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;
Visto l'articolo 22, secondo comma, del medesimo decreto il quale stabilisce che la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, prevista nel comma precedente dello stesso articolo, possa essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro delle finanze la determinazione, con propri decreti, di particolari modalità e termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto l'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per le prestazioni dei gestori dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
Visto l'articolo 74, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, che dispone che le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74 saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 74, quarto comma, dello stesso decreto, concernente la possibilità per determinati enti ed imprese di essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni e versamenti trimestralmente anziché mensilmente senza che si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 33 relativo alle semplificazioni per i contribuenti minori in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1996, concernente gli obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM";
Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva I.V.A. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con la quale, tra l'altro, è stata fornita la definizione del servizio di telecomunicazione;
Considerato il continuo ed accelerato sviluppo tecnico del particolare settore delle telecomunicazioni, nel quale vengono ad essere ricomprese in numero sempre maggiore nuove realtà le quali comportano un ampliamento dell'ambito dei servizi di telecomunicazione;
Considerato che, per l'elevato numero delle operazioni poste in essere nei confronti degli utenti, i servizi di telecomunicazione rientrano tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà conferitegli dai detti articoli per quanto concerne la determinazione di particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nel settore delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n. 190/99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Servizi di telecomunicazione
1. Ai fini del presente decreto costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo, od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresì servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonché le altre operazioni accessorie o comunque connesse ai servizi in precedenza indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000:
"Art. 22 (Commercio al minuto ed attività assimilate).
- L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla".
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 7 febbraio 2000:
"Art. 73 (Modalità e termini speciali). - Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzino macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative usi commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente".
- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999:
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, semprechè il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) (soppressa).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione".
- L'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soppresso dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recava:
"Art. 33 (Semplificazione per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti).".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministero o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente):
"Art. 7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali). - 1.-2. (Soppressi).
3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.
4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: è ammesso fino alla fine del comma.
4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta .
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".
- Il decreto ministeriale 13 aprile 1978, reca: "Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni".
- Il decreto ministeriale 11 marzo 1996, reca: "Obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM ".
- La decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'art. 9 della stessa direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 marzo 1997, n. L 86/19.
- La stessa direttiva I.V.A. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L145 del 13 giugno 1977.