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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2003)
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Testo in vigore dal: 22-12-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 17, e successive modificazioni;
  Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
  Viste  le  norme  del  capo  I,  sezione  I,  delle disposizioni di
attuazione  del  codice  civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dall'adunanza
generale  l'11  marzo  1999 e dalla sezione consultiva per gli affari
normativi il 30 agosto 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  dell'interno,  della  giustizia e per i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
fondazioni  e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita'   giuridica   mediante   il  riconoscimento  determinato
dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche, istituito
presso le prefetture.
  2.  La  domanda  per  il  riconoscimento  di una persona giuridica,
sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza  dell'ente,  e'  presentata  alla prefettura nella cui
provincia  e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano  copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento  e'  necessario  che  siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per  la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
  4.  La  consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda.
  5.   Entro   il   termine   di  centoventi  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
  6.  Qualora  la  prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro
il  termine  di  cui  al  comma  5,  ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti,   i   quali,   nei  successivi  trenta  giorni,  possono
presentare  memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta
giorni,  il  prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
  7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'
essere  concesso  dal  prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
  8.  Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro
novanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  9.  Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6
del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ad  attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
  10.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente   regolamento,   sentito   il  Ministro  dell'interno,  sono
determinati  i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione,  da  esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai
sensi dei commi 5 e 6.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' sato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
          n.  17  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive
          modificazioni,  "Delega  al  Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili  anche  mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche;
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a)    sviluppo    e    programmazione   del   sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  previsto  dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
                                                          "Allegato 1
             (Omissis).
              17.   Procedimenti   di   riconoscimento   di   persone
          giuridiche   private,   di   approvazione  delle  modifiche
          dell'atto  costitutivo  e  dello statuto, di autorizzazione
          all'acquisto  di beni immobili, all'accettazione di atti di
          liberalita'  da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
          di donazioni o lasciti in favore di enti:
                codice civile, articoli 12, 16 e 17;
                disposizioni  attuative del codice civile, articoli 5
          e 7;
                legge   5 giugno   1850,   n.   1037,   e  successive
          modificazioni;
                regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
                legge   21 giugno   1896,   n.   218,   e  successive
          modificazioni;
                regio-decreto  26 luglio  1896,  n. 361, e successive
          modificazioni;
                legge  30 aprile  1969, n. 153, art. 65, e successive
          modificazioni".
              - Il titolo II del codice civile reca:
                                  "Titolo II
                           DELLE PERSONE GIURIDICHE"
              Il  capo  I  e  capo II del titolo II del codice civile
          recano:
                                    "Capo I
                             Disposizioni generali
                                    Capo II
                    Delle associazioni e delle fondazioni".
              -  Il  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  reca:
          "Disposizioni   per   l'attuazione   del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie".
              - Il capo I reca:
                                    "Capo I
                         Disposizioni di attuazione".
              - La sezione I reca:
                                  "Sezione I
                      Disposizioni relative al libro I".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n.  616,  reca:  "Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Note all'art. 1:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: "Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali".
              "Art.  6  (Scambio  di  dati  e  informazioni). - 1. La
          Conferenza  Stato-regioni  favorisce l'interscambio di dati
          ed   informazioni  sull'attivita'  posta  in  essere  dalle
          amministrazioni   centrali,   regionali  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  La  Conferenza  Stato-regioni approva protocolli di
          intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
          di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
          sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
          dalle  regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
          ed  i  criteri  di  sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
          informazioni  sono  stabiliti di intesa con l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione.
              3.  I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
          altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
          province  autonome  si  avvalgono della rete unitaria delle
          pubbliche  amministrazioni  e dei servizi di trasporto e di
          interoperabilita'  messi  a  disposizione dai gestori, alle
          condizioni  contrattuali  previste  ai  sensi dell'art. 15,
          comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".