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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2000, n. 359

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola centrale tributaria.

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Testo in vigore dal:  7-12-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il proprio decreto 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-18774 del 16 novembre 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, articolo 2, le parole: "dal consigliere per le politiche della formazione," sono soppresse;
b) al comma 3 dell'articolo 3:
1) dopo le parole: "se in servizio presso amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5";
2) la parola "appartenenza", è sostituita dalla seguente: "provenienza";
c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, dopo le parole: "ove occorra", sono aggiunte le seguenti: "e se non inquadrato";
2) al comma 4, le parole: "I professori della Scuola,", sono sostituite dalle seguenti: "I professori della Scuola inquadrati ovvero";
d) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.";
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: "Norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria".
- L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione), recita:
"Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonché i princìpi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria".
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 2, 3, 5, 8 e 9 del citato regolamento n. 301 del 2000, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola). - 1. Sono organi della Scuola: il rettore, il direttore amministrativo ed il consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie ccmpetenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro delle finanze.
3. All'ufficio del direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.
4. Il direttore amministrativo è scelto, dal Ministro delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è ordinatore primario di spesa.
5. Il rettore nomina un pro-rettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal rettore.
6. Il rettore ed il pro-rettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili di area sono scelti fra i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo.
7. Il consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal pro-rettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunità.".
"Art. 3 (Nomina e durata degli organi e dei responsabili). - 1. Il rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.
2. Il rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il pro-rettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il rettore, il pro-rettore e i responsabili di area, nonché i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministiazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da un'indennità di carica stabilita, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.".
"Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puà avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza.
Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti italiani o stranieri, di comprovata professionalità.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di comando aspettativa fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.".
"Art. 8 (Modalità di funzionamento e norme transitorie). - 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il rettore, sentito il direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorità indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima occorrente.
2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'art. 5, comma 4.
4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'art. 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.".
- I commi 205 e seguenti dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), recano disposizioni in tema di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria.
"Art. 9 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'art. 7, comma 4, del decreto-legge dell'8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresì dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'art. 6. Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), recita:
"3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".