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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 346

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua.

note: Entrata in vigore del Decreto: 28/11/2000.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  28-11-2000 al: 29-11-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la continuità della percezione di un reddito in situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali, nonché in materia di lavori socialmente utili, al fine di consentire la continuità delle attività e delle correlate prestazioni individuali nella fase, in corso di realizzazione, degli interventi volti a dare soluzione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una più diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversità delle realtà interessare;
Ritenuta, la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di formazione continua;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la
percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1o dicembre 2000 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nel limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".
6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unità, nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;
h) i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62, comma 1, lettera c), è concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unità, nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.
8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001". I relativi benefici sano concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.
9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.
10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100 milioni.
11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "di lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 77 miliardi".
12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione.
Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno già usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e comunque dopo la fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento economico di mobilità per un periodo effettivo di durata pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1o marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni ai lavoratori titolari di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. È altresì prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni.
15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma di lire 94 miliardi.
16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento è erogato ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.
17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), è ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui al comma 7 è ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma 10 è ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 è ridotta del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.
18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede:
a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.
19. I trattamenti di mobilità è di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'I.N.P.S. sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1o gennaio 2001".
21. In attesa della ridefinizione delle attività di controllo dei programmi di sviluppo previsti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le somme stanziate per il finanziamento delle attività di cui al citato articolo 1-ter per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.