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LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 9-12-2000
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/11/2000, n. 279 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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vigente al 10/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-9-2003
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
      Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione

  1.  La  presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la
semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
  2.  Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con
regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  principi,  criteri e
procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'allegato B annesso alla presente
legge  sono  abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente   alla  parte  che  disciplina  gli  adempimenti  ed  i
procedimenti  ivi  indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
  4.  Alla  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Nelle  materie  di  cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione,  i  regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo   fino   a   quando  la  regione  non  provveda  a  disciplinare
autonomamente  la  materia  medesima.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo  2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
    b)  all'articolo  20,  comma  7,  dopo  le  parole: "Le regioni a
statuto  ordinario  regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a
6"   sono   inserite   le   seguenti:   "e  dalle  leggi  annuali  di
semplificazione";
    c)  all'articolo  20-bis,  comma  1,  lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
    d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
    e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri:
3,  4,  5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88,
93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
    f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita'"  sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
    g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
    h) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
    i) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229));
    l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
    "98-bis.  Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
    legge 25 gennaio 1994, n. 82;
    decreto    del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
    m)  al  numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti
per  il  rilascio  delle  concessioni  edilizie",  sono  aggiunte  le
seguenti:   "e   di  altri  atti  di  assenso  concernenti  attivita'
edilizie".
  5.  All'articolo  39,  comma  22,  primo  periodo,  della  legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per
non piu' di un triennio," sono soppresse.
  6.  Alla  legge  8  marzo  1999,  n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma 1, al primo periodo sono soppresse le
parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole:
    "possono   essere   collocati   fuori   ruolo  o  in  aspettativa
retribuita"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "sono  collocati
obbligatoriamente  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita, anche in
deroga  alle  norme  e  ai  criteri  che  disciplinano  i  rispettivi
ordinamenti,  ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
    b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
    c)  all'articolo  7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le  seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
della  materia  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
    d)  all'articolo  7,  comma  1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
    "f-bis)  da  ogni altra disposizione che preveda la redazione dei
testi unici";
    e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
    "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre  2002  mediante  l'emanazione  di  testi  unici  riguardanti
materie  e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con
le   opportune   evidenziazioni,   le   disposizioni   legislative  e
regolamentari.  A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a
quanto  disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni  contenute in un decreto legislativo e in un regolamento
che  il  Governo  emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17,
comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti
criteri e principi direttivi:";
    f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
    g) l'articolo 8 e' abrogato;
    h)  all'articolo  9,  comma  1,  le  parole: "e di riordino" sono
soppresse;
    i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione
e  semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri:  5),  12),  13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
52), 54);
    l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
    "30)  procedimento  relativo alla iscrizione e alla cancellazione
dal   registro  dei  revisori  contabili,  nonche'  all'attivita'  di
vigilanza  del  Ministro  della  giustizia  ed  alla  sospensione dei
revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
    decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
    legge 13 maggio 1997, n. 132;
    legge 8 luglio 1998, n. 222".
    m)  al  numero  43)  dell'allegato  1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
    n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
    o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
    "7-bis)  Istruzione  non  universitaria,  ivi  comprese le scuole
italiane  all'estero,  l'istruzione  e  formazione  tecnica superiore
(IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
    7-ter) Debito pubblico.
    7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
  7.  All'articolo  2,  comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,
n.  191,  alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
  8.  Entro  il  31  marzo  2001,  il Governo e' delegato, sentito il
parere  delle  competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
dei   dipendenti   di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50, apportando le
modifiche  necessarie  per  il  migliore  coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
    a)  le  disposizioni  abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti    collettivi   del   quadriennio   1994-1997,   ai   sensi
dell'articolo  72  del  citato  decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni;
    b)  le  norme  generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato  di  produrre  effetti,  ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto  legislativo  n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento  della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.