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LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 28-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/2024)
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vigente al 12/10/2020
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA
    INTEGRATO DI INTERVENTI E
    SERVIZI SOCIALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE
    DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
    SERVIZI SOCIALI
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI
    INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E
    SOSTEGNO SOCIALE
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA
    INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI
    DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
    E SERVIZI SOCIALI
    Sezione I
    Disposizioni generali
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Testo in vigore dal: 28-11-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   (Principi generali e finalita')
1.  La  Repubblica  assicura  alle persone e alle famiglie un sistema
integrato  di  interventi  e servizi sociali, promuove interventi per
garantire   la   qualita'   della   vita,   pari   opportunita',  non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le  condizioni  di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali
e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione.
2.  Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali"
si  intendono  tutte  le  attivita'  previste  dall'articolo  128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3.  La  programmazione  e  l'organizzazione  del sistema integrato di
interventi  e  servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni
ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e  della  presente  legge,  secondo  i  principi  di  sussidiarieta',
cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicita', omogeneita',
copertura  finanziaria  e  patrimoniale,  responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione,  autonomia  organizzativa e regolamentare degli
enti locali.
4.  Gli  enti  locali,  le  regioni  e  lo  Stato,  nell'ambito delle
rispettive   competenze,  riconoscono  e  agevolano  il  ruolo  degli
organismi  non  lucrativi  di utilita' sociale, degli organismi della
cooperazione,  delle associazioni e degli enti di promozione sociale,
delle  fondazioni  e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le  quali  lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore  nella  programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5.  Alla  gestione  ed  all'offerta  dei  servizi provvedono soggetti
pubblici  nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione
e  nella  realizzazione  concertata  degli  interventi, organismi non
lucrativi   di   utilita'   sociale,  organismi  della  cooperazione,
organizzazioni  di  volontariato,  associazioni ed enti di promozione
sociale,  fondazioni,  enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema  integrato  di  interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle  iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini,
il  contributo  delle  organizzazioni  sindacali,  delle associazioni
sociali  e  di  tutela  degli  utenti  per il raggiungimento dei fini
istituzionali di cui al comma 1.
7.  Le  disposizioni  della  presente  legge  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare  i  propri  ordinamenti  alle  disposizioni  contenute nella
presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 1:
          -  I testi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione sono
          i seguenti:
          "Art.  2.  - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili   dell'uomo,   sia   come   singolo  sia  nelle
          formazioni  sociali  ove  si  svolge la sua personalita', e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.
          Art.  3.  - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
          sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
          di  razza,  di lingua, di religione; di opinioni politiche,
          di condizioni personali e sociali.
          E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.
          Art.  38.  -  Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
          dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
          all'assistenza sociale.
          I   lavoratori   hanno   diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati  mezzi,  adeguati  alle loro esigenze di vita in
          caso  di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
          Gli  inabili  ed  i minorati hanno diritto all'educazione e
          all'avviamento professionale.
          Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
          istituti predisposti o integrati dallo Stato.
          L'assistenza privata e' libera".
          Nota all'art. 1, comma 2:
          -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59" e' pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale  del  21 aprile  1998,  n.  92,
          supplemento   ordinario.  Il  testo  dell'art.  128  e'  il
          seguente:
          "Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha
          come   oggetto  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi
          relativi alla materia dei "servizi sociali .
          2.  Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi
          sociali  si  intendono  tutte  le  attivita'  relative alla
          predisposizione  ed  erogazione  di  servizi, gratuiti ed a
          pagamento,   o   di   prestazioni  economiche  destinate  a
          rimuovere   e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e  di
          difficolta'  che  la persona umana incontra nel corso della
          sua  vita,  escluse  soltanto quelle assicurate dal sistema
          previdenziale   e   da  quello  sanitario,  nonche'  quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
          Nota all'art. 1, comma 3:
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
          1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
          Nota all'art. 1, comma 7:
          - Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
          legislative  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non
          siano  in  contrasto con l'interesse nazionale e con quello
          di altre regioni:
            ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
            circoscrizioni  comunali; polizia locale urbana e rurale;
          fiere e mercati;
            beneficenza   pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
            istituzione   artigiana   e  professionale  e  assistenza
          scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
            urbanistica;  turismo ed industria alberghiera; tramvie e
          linee automobilistiche di interesse regionale;
            viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici di interesse
          regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque minerali e
          termali;   cave  e  torbiere;  caccia;  pesca  nelle  acque
          interne;  agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie
          indicate da leggi costituzionali.
          Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
          potere di emanare norme per la loro attuazione".