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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 2000, n. 316

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

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vigente al 12/10/2024
Testo in vigore dal: 17-11-2000
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  1,  primo  comma, e 5 della legge 12 febbraio
1955, n. 77;
  Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto  l'articolo  15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed
il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali
reso l'11 agosto 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Visto l'avviso dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
  amministrazione  n.  4/99  formulato  nell'adunanza del 29 dicembre
  1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a)  per "legge n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77,
come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12
giugno  1973,  n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
   b) per "legge n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
    c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
    d)  per "camere di commercio", le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    e)  per  "pubblici  ufficiali  abilitati", i notai, gli ufficiali
giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali,
abilitati  alla  levata  dei  protesti  a norma dell'articolo 1 della
legge  12 giugno 1973, n. 349, nonche' le stanze di compensazione che
emettono  le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n.
3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
    f)  per  "protesti  levati",  i protesti per mancato pagamento di
cambiali,  di  vaglia  cambiari  e  di  assegni  bancari,  nonche' le
dichiarazioni indicate nella lettera e);
    g)  per  "rifiuti  di  pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di
pagamento  di  cambiali  e  di  vaglia  cambiari  effettuate  a norma
dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;
    h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati
ed ai rifiuti di pagamento;
    i)  per  "pubblicazione  ufficiale  dell'elenco dei protesti", la
pubblicazione  prevista  dall'articolo 1, primo comma, della legge n.
77 del 1955;
    l)  per  "registro  informatico",  il  registro delle notizie dei
protesti tenuto con tecniche informatiche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il    testo   dell'art.   3-bis   del   decreto-legge
          18 settembre 1995, n. 381 (recante "Disposizioni urgenti in
          materia  di  finanziamento  delle  camere  di  commercio"),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n.
          218,  convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre
          1995, n. 480, cosi' recita:
              "Art.  3-bis.  - 1. Al fine di accrescere il livello di
          certezza  e  trasparenza  dei  rapporti  commerciali,  alla
          pubblicazione  ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari,
          di  cui  all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si
          provvede  mediante  il  registro  informatico dei protesti,
          tenuto  dalle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita'
          e  tempestivita'  dell'informazione  su tutto il territorio
          nazionale.   La   notizia  di  ciascun  protesto  levato  e
          conservata  nel  registro informatico per cinque anni dalla
          data della registrazione.
              2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione    del    presente    decreto,    il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia stabilisce
          le   norme   di  attuazione  del  presente  articolo  e  in
          particolare:
                a) le  procedure  per la comunicazione alle camere di
          commercio   industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche
          mediante  strumenti informatici e telematici, delle notizie
          sui  protesti  cambiari,  da parte dei soggetti abilitati a
          levarli,  nonche'  le  modalita'  per  rendere univocamente
          identificabile il soggetto protestato;
                b) le  caratteristiche  e  le modalita' di tenuta del
          registro;
                c) i contenuti delle registrazioni;
                d) il termine massimo entro il quale le registrazioni
          vanno  effettuate  e  messe  a  disposizione  del  pubblico
          mediante accesso al registro informatico.
              3.  Dalla  data di entrata in vigore del regolamento di
          cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e
          l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
              4.  All'art.  3,  terzo  comma, della legge 12 febbraio
          1955,  n.  77,  le  parole:  5 giorni sono sostituite dalle
          seguenti: 60 giorni ".
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988, n. 400 (recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e   ordinamento   della   Presidenza   del   Consiglio  dei
          Ministri"),    pubblicata    nella    Gazzetta    Ufficiale
          12 settembre  1988,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
              - Il  testo  degli  articoli  1, primo comma, e 5 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 77 (recante "Pubblicazione degli
          elenchi  dei protesti cambiari"), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955, e' il seguente:
              "Art.  1. - 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
          dei  protesti  cambiari  per  mancato pagamento di cambiali
          accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche'
          delle  dichiarazioni  di  rifiuto  di  pagamento  fatte  in
          conformita'  della  legge cambiaria, provvedono soltanto le
          Camere di commercio, industria e agricoltura."
              "Art.  5.  -  Il Ministro per l'industria e commercio e
          autorizzato  ad  emanare norme per l'uniforme pubblicazione
          degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1."
              - Per   il  testo  dell'art.  3-bis  del  decreto-legge
          18 settembre,  n.  381,  convertito con modificazioni dalla
          legge  15 novembre  1995,  n.  480,  si  veda nella nota al
          titolo.
              - Il  testo  della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi"),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 192 del 18 agosto
          1990.
              - Il testo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
          39  (recante  "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992,  n.  421"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1993.
              - Il  testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (recante "Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa"), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario,
          prevede che:
              "2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da emanare entro centottanta giorni dalladata di entrata in
          vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della   legge  23 agosto  1988,  n.  400.  Gli  schemi  dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre  1997,  n.  513  (recante  "Regolamento recante
          criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
          trasmissione  di  documenti  con  strumenti  informatici  e
          telematici,  a  norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15
          marzo 1997, n. 59"), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 60 del 13 marzo 1998.
          Note all'art. 1:
              - Per  la  legge  12 febbraio  1955,  n. 77, modificata
          dalla   legge   29 dicembre  1956,  n.  1559,  dalla  legge
          12 giugno  1973,  n.  349  e dal decreto legge 18 settembre
          1995,  n.  381,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 novembre 1995, n. 480, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  testo  della  legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante
          "Disposizioni  in  materia  di usura"), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  58  del  9 marzo 1996, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n.
          349,  (recante "Modificazioni alle norme sui protesti delle
          cambiali   e  degli  assegni  bancari"),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  30 giugno  1973,  e'  il
          seguente:
              "Art.  1  (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del
          protesto.).  - Il protesto di cambiali e assegni bancari e'
          levato    dal    notaio,   dall'ufficiale   giudiziario   e
          dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario
          comunale nei limiti indicati dall'art. 68 del regio decreto
          14 dicembre  1933,  numero  1669,  e dall'art. 60 del regio
          decreto  21 dicembre  1933, n. 1736. La competenza relativa
          al  protesto  di  cambiali  e  assegni  bancari e' pertanto
          estesa  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,  a  modifica
          dell'art.  68  delle  norme  sulla  cambiale  e  sul vaglia
          cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933,
          n.  1669,  dell'art.  60  delle  disposizioni  sull'assegno
          bancario,  approvate  con il regio decreto 21 ottobre 1933,
          n.   1736,   e   dell'articolo  33  dell'ordinamento  degli
          ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno
          1962,  n.  546, dal decreto del Presidente della Repubblica
          5 giugno  1965,  n.  757,  dal decreto del Presidente della
          Repubblica   28 dicembre  1970,  n.  1079,  e  dalla  legge
          29 novembre  1971,  n.  1048, ferme restando le altre norme
          dell'ordinamento suddetto."
              - Il  testo  dell'art. 45, primo comma, n. 3, del regio
          decreto  21 dicembre  1933,  n. 1736 (recante "Disposizioni
          sull'assegno  bancario,  sull'assegno circolare e su alcuni
          titoli  speciali  dell'Istituto  di emissione, del Banco di
          Napoli  e del Banco di Sicilia"), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300, e' il seguente:
                "3)  con dichiarazione di una stanza di compensazione
          datata  e  attestante  che  l'assegno  bancario le e' stato
          trasmesso in tempo utile e non e' stato pagato".
              - Il  testo  dell'art. 72 del regio decreto 14 dicembre
          1933,  n.  1669  (recante  "Modificazioni  alle norme sulla
          cambiale   e   sul  vaglia  cambiario"),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1933, n. 292, cosi' recita:
              "Art.  72.  A  meno che il traente non abbia prescritto
          sullo  stesso  titolo  l'obbligo  del protesto, questo puo'
          essere  sostituito,  se  il  portatore  lo consente, da una
          dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento,
          scritta   e   datata   sulla   cambiale  o  sul  foglio  di
          allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
              Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto
          deve  essere  sottoposta  a  registrazione  nei termini del
          protesto medesimo.
              Nei  casi previsti nel primo comma la girata senza data
          si presume latta anteriormente alla dichiarazione.".
              - Per  il  testo  dell'art. 1, primo comma, della legge
          12 febbraio 1955, n. 77, si veda nelle note alle premesse.