stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 2000, n. 316

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

nascondi
Testo in vigore dal:  17-11-2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) per "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) per "pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
f) per "protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella lettera e);
g) per "rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;
h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;
i) per "pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955;
l) per "registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218, convertito, con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, così recita:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.
4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: 5 giorni sono sostituite dalle seguenti: 60 giorni ".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
- Il testo degli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (recante "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 1955, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura."
"Art. 5. - Il Ministro per l'industria e commercio e autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1."
- Per il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre, n. 381, convertito con modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nella nota al titolo.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il testo del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993.
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario, prevede che:
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (recante "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59"), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998.
Note all'art. 1:
- Per la legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349 e dal decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante "Disposizioni in materia di usura"), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1996, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, (recante "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 30 giugno 1973, è il seguente:
"Art. 1 (Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.). - Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'art. 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, numero 1669, e dall'art. 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'art. 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 ottobre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto."
- Il testo dell'art. 45, primo comma, n. 3, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (recante "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300, è il seguente:
"3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato".
- Il testo dell'art. 72 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (recante "Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1933, n. 292, così recita:
"Art. 72. A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume latta anteriormente alla dichiarazione.".
- Per il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si veda nelle note alle premesse.